| COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo
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ORDINANZA N° 12 DEL 02.03.2010
Prot. n°1513
Esumazione ordinaria nel campo comune del Cimitero di Corchiano
IL SINDACO
VISTO Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.PR.285/1990 e tuttora vigente;
VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria , delle esumazioni;
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l’attuale situazione del campo d’inumazione comune nel Cimitero Comunale di Corchiano, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;
RIVELATO che per alcune salme inumate nel campo comune il decesso risulta avvenuto da oltre 10 anni , per cui in base all’art. 82 del D.P.R. 285/1990 si può procedere alla loro esumazione;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
RIVELATO che si rendi necessario, per motivi di igiene e di sicurezza , interdire l’accesso al pubblico nella zona del Cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione ;
RITENUTO opportuno affidare l’incarico per l’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria a Ditta specializzata;
RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria;
O R D I N A
L’ESECUZIONE delle operazioni cimiteriali relative all’esumazione ordinaria delle sepolture inumate nel Campo Comune del Cimitero secondo le seguenti prescrizioni :
1. le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinaria saranno raccolte e depositate nell’ossario comune e/o nei loculi di proprietà del Comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in ossari, loculi o tombe avute in concessione. In quest’ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del D.P.R. 285/90.
2. di stabilire che nel caso non sia possibile rintracciare familiari eredi le spese per l’esumazione, la raccolta delle osse nelle cassettine e la loro collocazione in apposite cellette saranno intermente a carico del Comune;
3. di stabilire che qualora venga rivolta dai familiari la richiesta di rimanere nel campo comune, si procederà ad effettuare la concessione con successivo provvedimento ;
4. I famigliari interessati a presenziare alle operazioni dovranno prendere contatto con il Comune entro la data di esumazione.
DI STABILIRE che l’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria inizieranno a partire dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza;
DI AFFIDARE incarico per l ‘esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria a Ditta specializzata;
LA CHIUSURA al pubblico nella parte di Cimitero interessata a partire dalla data di inizio della esumazione ordinaria e fino all’ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire l’accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
CHE sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante :
1. affissione per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale;
2. pubblicazione per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Corchiano;
3. affissione per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi di una copia della presente ordinanza, ben visibile, presso i cancelli di ingresso del Cimitero Comunale di Corchiano;
4. affissione all’interno del civico Cimitero per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi mediante apposizione della stessa ordinanza nel campo comune che tale apposizione avrà valore di notifica a tutti gli interessati a norma dell’art.8 comma 3 della legge 241/1990 s.m
Copia della presente ordinanza sia trasmessa :
1. Alla ASL VT5 di Civita Castellana ;
2. Al Responsabile dell’ Area 3 ;
3. Comando di Polizia Municipale – Area 5
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (TAR del Lazio - sezione Roma) secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n.1034, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
IL SINDACO
Dott. Battisti Bengasi
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